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Rinuncia Eredità

COS'È

Se il chiamato all'eredità non intende accettare vi deve rinunciare espressamente. La rinuncia all'eredità deve essere fatta con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario del luogo in cui si è aperta la successione (corrispondente all’ultimo domicilio del defunto).

I termini per la presentazione della rinuncia:

  • tre mesi dal decesso se si è in possesso di beni ereditari;
  • fino alla prescrizione del diritto se non si è in possesso dei beni ereditari.

È opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima della divisione ereditaria.

Chi rinunzia all’eredità è come se non vi fosse mai stato chiamato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 519 ss. c.c.

CHI PUO'RICHIEDERLO

Può essere effettuata dai chiamati all’eredità e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, beneficiari di amministrazione di sostegno, da chi li rappresenta.

In caso di minori la richiesta dell’atto è effettuata da entrambi i genitori o dal genitore superstite esercente la responsabilità genitoriale; in caso di interdetto la richiesta dell’atto è effettuata dal tutore; nel caso di inabilitato la richiesta dell’atto è effettuata dal curatore unitamente all’inabilitato; nel caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, la richiesta dell’atto è effettuata dall’amministratore di sostegno. In tutti questi casi, per procedere alla formazione dell’atto è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare.

COSA OCCORRE

Il servizio è garantito solo su appuntamento da richiedere esclusivamente tramite e-mail al Punto Informavo del Tribunale, all’indirizzo puntoinformavo@tribunaledimodena.it  

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere specificata la tipologia dell’atto richiesto ed allegare:

  • fotocopia codice fiscale dei rinunciante e del defunto;
  • fotocopia del documento di identità dei rinunciante (avanti e retro);
  • certificato di morte;
  • in caso di rinuncia per conto di minore, interdetto, beneficiario di amministrazione di sostegno è necessario esibire copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare rilasciata al genitore, tutore o amministratore di sostegno da richiedere al Tribunale di residenza del minore/interdetto/inabilitato/beneficiario di amministrazione di sostegno;
  • in formato word il fac-simile dell’atto per cui si chiede di inserire tutti i dati anagrafici.
NOTA BENE

In caso di rinuncia da parte di minori devono essere presenti entrambi i genitori/tutori. L’appuntamento verrà comunicato solo dopo aver inviato tutta la documentazione riportata su questa scheda.

Essendo la rinunzia all’eredità sottoposta ad imposta ad imposta di registro, è necessario attendere l’attestazione del pagamento dell’imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate. La copia conforme del verbale dell’atto si ritira, pertanto, al Punto Informativo, dopo che è tornata dall’Agenzia delle Entrate l’attestazione del regolare assolvimento dell’imposta. Il tempo medio previsto è di circa 90 giorni dalla redazione dell’atto; per aggiornamenti e/o informazioni contattare il Punto Informavo solo tramite mail (puntoinformavo@tribunaledimodena.it).

COSTI

L'atto è soggetto a imposta di registro, imposta di bollo e diritti di copia in vigore il giorno in cui viene resa la dichiarazione.

  • L'imposta di bollo deve essere assolta con presentazione di marche da bollo: n.2 da euro 16.00 cad. (da acquistare in tabaccheria/ricevitoria);
  • I diritti di copia devono essere assolti tramite il pagamento di euro 11,80 da effettuarsi tramite pagamento telematico dai sistemi pagopa PST Giustizia, raggiungibili a questo link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp;
  • L'imposta di registro dovrà essere assolta tramite versamento con modello F23 - attualmente l'imposta di registro è di € 200,00 (pagamento unico per atto).

ATTENZIONE: il pagamento dell’imposta di registro dovrà essere effettuato prima del giorno dell’appuntamento.

Allegati
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