Gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza sono definiti dal CCII all’art. 2 co. 1 lett m-bis) come “le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi”.
Tali strumenti, unitamente alla liquidazione giudiziale (che ha preso il posto del fallimento) rappresentano la totalità delle procedure attivabili in relazione ad uno stato di crisi o di insolvenza in cui si trovi un determinato imprenditore commerciale.
In particolare, l’art. 40 CCII dispone che “il procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al Tribunale in composizione collegiale”.
Pertanto, dal punto di vista processuale è stato introdotto il “procedimento unitario” (PU), ossia un ruolo unico di cancelleria all’interno del quale confluiscono tutti i ricorsi depositati ai sensi dell’art. 40 CCII.
Si indicano di seguito i procedimenti:
| ID. OGGETTO | ID. RITO | DESCRIZIONE OGGETTO |
| 473451 | PU01 | RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE |
| 473452 | PU02 | RICORSO FISSAZIONE TERMINE PER DEPOSITO PROPOSTA C.P. O ACCORDI |
| 473453 | PU03 | RICORSO PER AMMISSIONE CONCORDATO PREVENTIVO |
| 473454 | PU04 | RICORSO PER OMOLOGA ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE |
| 473455 | PU05 | RICORSO PER LA DICHIARAZIONE STATO INSOLVENZA (LCA) |
| 473458 | PU08 | RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE |
| 473459 | PU09 | RICORSO CONCORDATO MINORE |
| 473460 | PU10 | RICORSO LIQUIDAZIONE CONTROLLATA |
| 473461 | PU11 | RICORSO PER OMOLOGAZIONE PIANO DI RISTRUTTURAZIONE |
| 471404 | EDI | ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE (CCII) |
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.LGS 14/2019, “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (di seguito in forma abbreviata CCII), entrato in vigore il 15 luglio 2022, che ha sostituito la disciplina contenuta nel R.D. n. 267/1942 (cd. Legge Fallimentare) e quella del sovraindebitamento dei consumatori, professionisti e piccoli imprenditori non fallibili, di cui alla Legge n. 3/2012.
L’art. 390 CCII (“Disciplina transitoria”) stabilisce che le procedure di fallimento, di concordato fallimentare, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, gli accordi di ristrutturazione del debito e le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento pendenti al 15 luglio 2022 sono definite secondo le previgenti disposizioni.
NOTA BENE
Nel dettaglio, le PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI SOVRAINDEBITAMENTO (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) sono disciplinate dal Titolo IV, Capo II e Titolo V, Capo IX del CCII.
Tali procedure possono essere richieste dai debitori di cui all’art. 2, co. 1 lett c) CCII, ossia dal consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
I membri della stessa famiglia (oltre al coniuge, si considerano tali i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla L. n. 76/2016) possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune.
La domanda deve essere presentata al Giudice tramite l’OCC (Organismo di composizione delle crisi di sovraindebitamento) costituito nel circondario del Tribunale competente. Non è necessaria l’assistenza di un difensore.
COSTIDal 28/02/2023, il versamento del contributo unificato, dei diritti di cancelleria, delle anticipazioni forfettarie, nonché dei diritti di copia sono assolti esclusivamente con pagamento telematico dai sistemi pagopa PST Giustizia, raggiungibili a questo link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp.
Per i ricorsi di liquidazione giudiziale nonché per gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono dovuti: